25 Feb LA NOMINA DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
Esonero da responsabilità del committente in caso di nomina del responsabile dei lavori: condizioni Cassazione penale, Sez. IV – Sentenza n. 51190 del 30 dicembre 2015 (u.p. 10 novembre 2015) – Pres. Brusco – Est. Bianchi – P.M. (Conf.) Fodaroni – Ric. Passamonti
‘‘Il committente dei lavori e della variante degli stessi nella cui realizzazione si è verificato l’incidente, non si è avvalso della facoltà di nominare un responsabile dei lavori, cui trasferire gli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro, ed è pertanto rimasto obbligato in proprio. Infatti, il committente, che è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia un’opera, è titolare ‘ex lege’ di una posizione di garanzia che integra ed interagisce con quella di altre figure di garanti legali (datori di lavoro, dirigenti, preposti, etc.) e può designare un responsabile dei lavori, con un incarico formalmente rilasciato accompagnato dal conferimento di poteri decisori, gestionali e di spesa, che gli consenta di essere esonerato dalle responsabilità, sia pure entro i limiti dell’incarico medesimo e fermo restando la sua piena responsabilità per la redazione del piano di sicurezza, del fascicolo di protezione dai rischi e per la vigilanza sul coordinatore in ordine allo svolgimento del suo incarico e sul controllo delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza. Il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all’osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, atteso che l’effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell’incarico conferito a quest’ultimo’’.